Il DPCM 26 aprile 2020, breve lettura per scoprire obblighi, divieti e comportamenti consentiti dal 4 maggio al 17 maggio 2020: perché e come ci si può spostare dal proprio domicilio.

Il 26 aprile 2020 è stato emanato dal Governo l’ultimo DPCM che, entrerà in vigore il 4 maggio 2020. Il decreto ha cautamente ampliato le possibilità di spostamento prevedendo una nuova disciplina a tempo (4 maggio-17 maggio 2020) dei comportamenti  che possono essere tenuti dagli italiani,  nell’ottica di una statuizione normativa imperativa soggetta alle vicende della pandemia legata al COVID 19-  che, ancora oggi, impedisce di cristallizzare in rigidi schemi normativi e ancor prima temporali, il vivere quotidiano .

Conseguentemente dal 4 maggio al 17 maggio 2020 NON sarà possibile SPOSTARSI o TRASFERIRSI, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una REGIONE DIVERSA da quella in cui ci si trova :

      • salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza. Lo spostamento tra Regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.

E’ VIETATO in qualsiasi giorno della settimana ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per ragioni di necessità o lavoro.

E’ VIETATA l’organizzazione di FESTE pubbliche e private, anche nelle abitazioni private.

E’ VIETATA ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

All’interno della regione in cui ci si trova SONO AMMESSI SPOSTAMENTI per:

      • ESIGENZE LAVORATIVE
      • SITUAZIONI DI NECESSITA’
      • MOTIVI DI SALUTE

ciò sta a significare che l’uscita dal proprio domicilio è consentita per le suddette ragioni e quindi le passeggiate sono ammesse se motivate dalle medesime ragioni. Così come è possibile uscire per acquistare beni diversi dai generi alimentari purché rientranti tra quelli di cui alle attività autorizzare con il DPCM 26.04.2020. all. 1-2.

La VISITA ai CONGIUNTI è ammessa solo all’interno della regione di residenza, domicilio o abitazione o di quella in cui ci si trova e purché venga rispettato il DIVIETO di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Sono congiunti gli ASCENDENTI (genitori, nonni), i DISCENDENTI (figli, nipoti), il CONIUGE, la parte di un’unione civile dello stesso sesso, i FRATELLI o SORELLE, affini dello stesso grado (parenti del coniuge) ZII e NIPOTI e CONVIVENTI DI FATTO.’

All’esterno della Regione in cui ci si trova SONO AMMESSI SPOSTAMENTI per:

      • COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI ASSOLUTA URGENZA
      • MOTIVI DI SALUTE
      • PER IL RIENTRO AL DOMICILIO RESIDENZA O ABITAZIONE

E’ fatto obbligo indossare LA MASCHERINA: 

  • nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
  • nei mezzi di trasporto
  • comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l’attività sportiva)

NON sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L’ATTIVITÀ’ SPORTIVA o MOTORIA può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione e individualmente (ammesso l’accompagnamento per minore e non autosufficienti) a distanza di due metri da altre persone.

GENITORI E FIGLI MINORI è consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, anche distante dalla propria abitazione (art. 1 DPCM 26.04.2020). La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute (Circ. Ministero Interno 31.03.2020)

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI possono effettuare spostamenti anche tra Comuni diversi tra loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con questi, trattandosi di spostamenti per motivi di necessità.

Cosa accede se si trasgrediscono i divieti imposti dalla normativa in vigore:

SANZIONE AMMINISTRATIVA – ART. 4 D.L. 25.03.2020, n. 19

 “Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo (necessità, lavoro, salute) nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o dell’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti, che trasgrediscano a tali prescrizioni è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.

L’utilizzo di un veicolo per commettere le violazioni, comporta l’aumento fino ad un terzo della sanzione irrogabile (che nel massimo giunge così a € 4.000,00).

Il mancato rispetto delle misure di contrasto, dettate dal decreto legge 19/2020 da parte di esercenti attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti ivi stabiliti, viene punito con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.

SANZIONI PENALI

Mancato rispetto della quarantena art. 260 R.D. 27 luglio 1934, Testo Unico delle leggi sanitarie.

“Il contravventore è sanzionato con l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di un’ammenda da € 500,00 a € 5.000,00”.

Violazioni relative all’autocertificazione.

Articolo 495 c.p. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri  punita con la pena della reclusione da 1 a 6 anni .

Articolo 483 c.p.Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punita con la pena della reclusione fino a due anni. Risponde di tale reato chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Nell’autocertificazione, quindi, le dichiarazioni mendaci rese  sono rilevanti ai sensi dell’art. 485 c.p. ma possono comportarne la contestazione del 483 c.p. dove le dichiarazioni inveritiere riguardano le intenzioni (e, quindi, tutte quelle che concernono le “destinazioni” dei propri spostamenti) che, in quanto future ed incompiute, non possono rappresentare “fatti” su cui fondare la punizione per il reato di falso.

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