Vorrei fare chiarezza sulla questione autocertificazione e libertà di movimento.

In questi giorni, nel contestare la validità del provvedimento dell’autocertificazione e, conseguentemente, l’operato degli Agenti delle Forze dell’Ordine, è diffusa nei social una registrazione/video che ritiene illegittimi i provvedimenti statali volti a limitare la libertà di circolazione dei cittadini, intesa quale diritto soggettivo pubblico alla libera circolazione all’interno del territorio nazionale, così come previsti dall’art. 16 Cost.
Queste registrazioni non hanno alcun pregio giuridico fondandosi su norme giuridiche che non possono riferirsi all’emergenza COVID 19. Nel mettere in discussione il provvedimento statale si richiamano, a sproposito, gli articoli 2, 10, 29 e 13 della Costituzione, scomodati impropriamente, perché si riferiscono a situazioni diverse, nei primi tre casi (artt. 2-10-29 Cost.) si tratta di richiami assolutamente fuori luogo perché disciplinato questioni che non sono assimilabili all’emergenza in atto, nel caso dell’art. 13 si fa riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà del singolo e non della collettività e quindi, anche in questo caso la citazione normativa è impropria. Per quanto riguarda l’art. 16 della Costituzione, si richiama solo parzialmente, tale norma costituzionale che prevede: “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del Territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. La libertà di circolazione, quindi, non è un diritto illimitato (assoluto), ben potendo essere limitato per ragioni fissate per legge che sono appunto la sanità (COVID 19) e la sicurezza. Si tratta della riserva di legge c.d. “rafforzata” che limita il diritto/facoltà di circolazione circoscrivendolo ad una pluralità di “regole” fissate dal Legislatore Nazionale. Conseguentemente, rispondendo all’ignoto propalatore, non è necessaria una modifica della Costituzionale per prevedere ciò che lo Stato ha emanato; il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri – emanato il 25 marzo 2020, n. 19 è un provvedimento che, quand’anche provvisorio, ha la forza di legge e può legittimamente limitare la circolazione nel territorio nazionale dei cittadini perché è la Costituzione che lo prevede. In quanto tale, non è illegittimo e non soffre censure di sorta, perché è provvedimento avente forza di legge emesso in tema di salute pubblica; è una norma cui tutti i cittadini devono attenersi e le Forze dell’Ordine devono far rispettare nell’interesse della collettività. Le Forze dell’Ordine non devono agire con ordine scritto perché l’ordine dell’agente delle Forze dell’Ordine è atto amministrativo che non necessita di forma scritta. Il DPCM 19 del 2020 consente solo certi spostamenti e quelli diversi da quelli individuati in modo tassativo, non sono consentiti:
– comprovate esigenze lavorative;
– assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso);
– situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
– motivi di salute.
La legislazione emergenziale decreto legge 19/2020 e i DPCM che sulla base di esso sono emanati periodicamente consentono solo determinati spostamenti e gli Agenti devono verificare la correttezza dell’operato del soggetto che si trova al di fuori della propria abitazione.
In tale circostanza, al cittadino viene correttamente richiesta l’autocertificazione ex. art. 48 DPR 445 del 2000 che ha introdotto una modalità di dichiarazione che è un’alternativa ad una prova ordinaria; il cittadino nel caso di specie, quindi, viene agevolato nella prova da fornire in loco – cioè che il proprio spostamento è legittimo – poiché in luogo di una documentazione ordinaria (con scontrini fiscali, certificazione medica, codici ATECO etc.) lo si invita a sottoscrivere il modulo che potrebbe essere successivamente fatto oggetto di verifica (ma si dirà in altro momento).
Da ultimo va precisato che non è vero che l’autocertificazione attesterebbe uno stato di salute e quindi violerebbe l’art. 49 comma 1 DPR 445 del 2000, perché con l’autocertificazione si dichiara sotto la propria responsabilità il mancato accadimento di due fatti essenziali per autorizzare lo spostamento dalla propria abitazione: la non sottoposizione alla misura della quarantena e il non essere stati dichiarati o accertati positivi al COVID-19. Non è dunque una dichiarazione di essere sani.
Spero essere stata esaustiva, alla prossima.

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